Se segui il nostro blog da tempo avrai notato che nei precedenti articoli abbiamo evidenziato alcune delle difficoltà maggiori per lo sviluppo e la competitività del nostro paese: dalla creazione di competenze digitali ad aziende che siano in grado di sfruttare i vantaggi derivanti dalle nuove tecnologie digitali. Tutti aspetti necessari per traghettare il nostro paese verso quel processo di modernizzazione che prende il nome di INDUSTRIA 4.0.
Se stai pensando di dare il tuo contributo e vorresti aprire un’azienda, la forma societaria delle startup è sicuramente la soluzione adatta per te.
Prima di proseguire occorre però effettuare una distinzione tra start-up e start-up innovative. In cosa si differenziano? Lo vedremo nel prossimo paragrafo.
Indice degli argomenti
La startup innovativa è una nuova forma di società nata in seguito al Decreto Crescita 2.0 (179/2012) dell’allora governo Monti. Al suo interno sono riportati tutti i requisiti indispensabili che una start-up innovativa deve possedere.
In base a questa legge vengono definite startup innovative tutte quelle imprese (SRL, SRLS, SPA, SAPA, costituite anche in forma di cooperativa e non quotate su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione) che si contraddistinguono per lo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi. E che sono caratterizzati dall’alto valore tecnologico e dalla capacità di avere un impatto positivo sul proprio settore di riferimento rappresentando un progresso.
Tuttavia, una startup innovativa per essere riconosciuta tale, deve essere iscritta all’apposita sezione del Registro delle imprese oltre a dover rispettare alcuni requisiti. Ma quali sono questi vincoli e requisiti? Approfondiamoli insieme.
Partiamo dalla sua costituzione. La startup al momento della richiesta di iscrizione al registro non deve esistere da più di cinque anni e deve avere la sede principale sul territorio italiano o in alternativa almeno una filiale.
La legge predispone dei paletti anche per quanto riguarda la produttività, cioè il valore della produzione annua non deve essere superiore alla cifra di cinque milioni di euro ed è inoltre richiesto che non vengano distribuiti utili.
Altra cosa fondamentale, la startup non deve essere il risultato di una fusione tra diverse imprese, di una scissione oppure da una cessazione di azienda.
In poche parole, con questo ultimo requisito si mira a capire effettivamente se la startup sia una nuova realtà imprenditoriale e che non sia, invece, il frutto di operazioni costituite da aziende già esistenti per usufruire dei vantaggi a loro assegnati.
Oltre ai requisiti fin qui visti, che riguardano la forma e la ragione sociale, ne esistono altri più complessi che si soffermano sull’organigramma e regolano gli investimenti delle nuove startup innovative.
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Come abbiamo accennato oltre ai requisiti statutari, il decreto regola anche la forma e la composizione dell’organigramma.
Per questa particolare forma societaria il team di lavoro deve essere formato da personale altamente qualificato.
In particolare, la legge impone che 1/3 dei componenti sia in possesso di un dottorato di ricerca e che i restanti 2/3 debba essere in possesso di un titolo di laurea magistrale.
Questo vincolo riguarda gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e gli stagisti e quindi si riferisce all’intero ammontare della forza lavoro.
Un ulteriore requisito riguarda le ‘spese in ricerca e sviluppo‘, che devono corrispondere almeno al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione. Sono considerate spese R&D quelle relative alla sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso.
Sono naturalmente escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili.
L’ultimo requisito è che la startup sia in possesso (o depositaria o licenziataria) di un brevetto registrato, definito anche col termine di privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale; o che questa possieda i diritti relativi ad un programma software registrato presso il registro pubblico del software, ovvero sviluppi un prodotto che possa essere definito come tale.
Inoltre, ogni settimana, infatti, occorre inviare un report dettagliato alla Camera di Commercio affinché possano essere ottenuti dei dati che permettono di monitorare il giusto modo di procedere della stessa start up, che potrà quindi essere tenuta sotto controllo anche per quanto riguarda i requisiti essenziali e valutare se questi sono sempre rispettati oppure se vi sono variazioni che potrebbero rendere la situazione maggiormente complessa.
Il resoconto periodico è quindi fondamentale e quello complessivo deve essere inviato due volte all’anno, precisamente a giugno e dicembre.
La legge 12/2019, di conversione del decreto Semplificazioni (D.L. n. 135/2018), in vigore dal 13 febbraio 2019, ha inoltre prescritto l’obbligo di aggiornare o confermare tramite la piattaforma informatica startup.registroimprese.it, il mantenimento dei requisiti richiesti per l’iscrizione al registro, almeno una volta all’anno.
L’iscrizione a questo apposito registro permette di usufruire di diversi vantaggi fiscali. Per esempio, permette di avere minori spese di costituzione, infatti le società sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle imprese.
Rimane, comunque in piedi il pagamento dell’Imposta di Registro di 200 euro, dovuta per la registrazione fiscale degli atti all’Agenzia delle Entrate
Si ha diritto a tali esenzioni fino al quinto anno di iscrizione al Registro delle imprese.
Tuttavia queste agevolazione non solo le uniche, ve ne sono delle altre, tra cui:
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Si è parlato anche di diversi vantaggi fiscali che possono essere sfruttati da parte delle startup innovative iscritte al registro imprese, sezione speciale startup.
Un altro importante vantaggio derivante dall’iscrizione al suddetto Registro è la possibilità di accedere al Fondo Centrale di Garanzia, che permette, nel momento in cui si decide di procedere con l’avvio dell’impresa, la copertura (garanzia) da parte del Fondo stesso fino all’80% della somma di denaro che viene richiesta in prestito a una Banca. Si tratta quindi di denaro che la startup dovrà restituire, ma è importante sottolineare come difficilmente senza l’intervento del Fondo di Garanzia, una startup vedrebbe accolta una richiesta di prestito.
Il prestito bancario non è l’unica modalità per finanziare l’attività dell’azienda. La startup è di fatto un impresa ad alto tasso di fallimento e deve pertanto trovare forme di finanza alternativa per essere portata avanti.
Esistono infatti fonti di finanziamento alternative, come ad esempio:
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Un importante condizione da considerare è che la startup innovativa non può ricevere, complessivamente, più di 15 milioni di euro di investimenti fiscalmente agevolabili, pena la decadenza dal regime agevolativo.
Come abbiamo visto sviluppare un’idea o un progetto innovativo, attraverso la costituzione di una startup, è un processo lungo, complesso e rischioso e sicuramente non facile da portare a termine.
Tuttavia, se hai un’ idea brillante, l’ambizione giusta e tanta volontà, questa può rappresentare la soluzione ideale per il tuo futuro da imprenditore.
Sono un giovane laureato con la passione per la musica e l’innovazione. Lavoro nel campo della formazione professionale, un settore importante per dare opportunità di inserimento lavorativo a tanti ragazzi. Social Media Manager Junior presso ITS Servizi alle Imprese.
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